La Suprema Corte con ordinanza del 28 gennaio 2022, su un ricorso proposto dal una grande azienda delle telecomunicazioni contro un lavoratore assistito dall’avv. Summa in un collegio di legali esperti in diritto del lavoro, ha tra l’altro stabilito che in tema di licenziamento collettivo non assume rilievo, ai fini della comparazione di lavoratori, il fatto che il mantenimento il servizio di un lavoratore richiederebbe il suo trasferimento presso altra sede poiché non sono contemplati tra i criteri di cui all’art 5 L. 223/91 la sopravvenienza di costi aggiuntivi derivanti dal trasferimento del personale. La Corte ha inoltre sancito che vige peraltro la regola che la ristrutturazione deve avere il minore impatto sociale possibile e non è possibile escludere che il lavoratore interessato destinatario di trasferimento preferisca la diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro.
