Illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Violazione obbligo di repechage
Il Tribunale di Viterbo dichiara illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disponendo la reintegrazione del lavoratore.
Il Tribunale di Viterbo dichiara illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disponendo la reintegrazione del lavoratore.
Il Tribunale di Velletri conferma la reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, evidenziando la manifesta insussistenza del fatto.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo insussistente comporta la reintegrazione: criteri di valutazione e onere della prova.
Il Giudice ha osservato che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ove non sia provata la riorganizzazione aziendale.
La Corte Costituzionale elimina il requisito della ‘manifesta’ insussistenza per la tutela reintegratoria nei licenziamenti economici.
La Cassazione stabilisce che nel licenziamento collettivo la comparazione dei lavoratori deve avvenire sull’intero complesso aziendale.
La Corte in particolare ha osservato: ” Deve invece respingersi la domanda della societàdi accertamento della legittimitàdel recesso.
La Corte Costituzionale sui licenziamenti economici: la reintegrazione è obbligatoria quando l’insussistenza del fatto è manifesta.
Il licenziamento del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione: obbligo di repêchage, accomodamenti ragionevoli e tutele per il disabile.
La Corte d’Appello di Roma stabilisce che non spetta all’azienda decidere se per il dipendente sia preferibile il licenziamento o una modifica della sede di lavoro.