Con sentenza del 3 febbraio 2022, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da alcuni lavoratori assistiti dall’avv. Summa in un collegio di avvocati giuslavoristi, chiarendo che il datore di lavoro, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate al lavoratore (e in particolare dell’indennità sostitutiva del preavviso in ragione del successivo ordine giudiziale di reintegrazione), deve eseguire il recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali non può invece pretendere di ripetere le somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali) allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
