La Corte d’appello di Roma con sentenza del 28 maggio 2024 respinge il ricorso proposto da primaria azienda contro un lavoratore assistito dall’avvocato del lavoro di Roma Giacomo Summa.
Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l’onere di provare.
Nel caso di specie, l’evento al quale è stata ricondotta la impossibilità della prestazione è consistito nella sospensione della patente di guida del ricorrente per 6 mesi, circostanza che aveva impedito al lavoratore di consegnare la corrispondenza con il ciclomotore;
Da tale evento non era conseguita anche l’impossibilità di svolgere la prestazione a piedi o con mezzo non classificabile come ciclomotore e parte resistente non ha provato la sussistenza degli elementi ostativi all’utilizzo di mezzi alternativi al ciclomotore, per la conduzione dei quali non occorre patente di guida, limitandosi ad allegare che “nell’area geografica di pertinenza del ……….. e in tutte le altre sedi della ………. cui era addetto il ricorrente, non è e non era prevista la consegna a piedi o con bicicletta della corrispondenza”.
Osserva la Corte, che fermo restando il principio sancito dall’art. 41 Cost. che tutela la libertà imprenditoriale, il punto in questione è stabilire se i limiti posti all’esercizio della discrezionalità privata nell’organizzazione dell’attività economica siano stati rispettati, attraverso una verifica nel caso concreto, secondo gli ordinari criteri stabiliti in tema di onere probatorio. 9. Come già precisato dal primo giudice, secondo principi enunciati dalla Corte di legittimità, pure richiamati dalle parti, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva (cfr. Cass. nn. 37716/2022; 7300/2004). 9.1. Dunque, pur essendo stata sospesa la patente di guida per fatto non imputabile datore di lavoro, ma riconducibile a comportamento colpevole del lavoratore, la decisione unilaterale del datore di lavoro di sospendere la prestazione lavorativa e conseguentemente la correlativa obbligazione retribuiva, non sembra potersi fare rientrare nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di libertà di iniziativa economica, a meno che il datore di lavoro non dimostri l’oggettiva e assoluta impossibilità di adibire ugualmente il lavoratore alle medesime mansioni secondo diverse modalità, ovvero di assegnargli altre mansioni.
L’impossibilità di effettuare il servizio di recapito mediante mezzi che necessitano di patente di guida non è stata provata e sul punto parte appellante insiste nell’ammissione della prova testimoniale negata in primo grado. 9.3. Rileva il Collegio che, pur essendo il capitolo di prova articolato al punto 6 del ricorso introduttivo diretto proprio a provare tale circostanza, non sarebbe in ogni caso determinante, in quanto volto esclusivamente ad accertare che “Nell’area geografica di pertinenza del C……….. e in tutte le altre sedei della ……….. cui era addetto il ricorrente, non è e non era prevista la consegna a piedi o con bicicletta della corrispondenza”. 9.4. A ben vedere tale circostanza, ancorché fosse provata, non esaurisce le soluzioni possibili alternative che potessero consentire al lavoratore di lavorare, non essendo oggetto di prova il fatto che il ricorrente potesse essere addetto a mansioni diverse dal recapito, come quelle interne alle quali è stato provvisoriamente addetto in attesa del giudizio di idoneità della Commissione medica.
L’assunto di parte appellata secondo cui tale assegnazione era solo provvisoria, in attesa appunto del giudizio di idoneità – successivamente al quale il lavoratore è stato sospeso dal servizio – non esclude di per sé che in un’organizzazione così complessa nell’ambito di un’azienda di notevoli dimensioni e impegnata nell’erogazione di molteplici servizi, vi fossero mansioni diverse cui assegnare il ricorrente. In ogni caso, tale impossibilità avrebbe dovuto essere oggetto di specifica allegazione e prova.
DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa e associati, avvocati del lavoro a Roma
