Licenziamento discriminatorio
Il lavoratore disabile licenziato per superamento del comporto va reintegrato: il licenziamento è discriminatorio se non si considerano le assenze legate alla disabilità.
Il Tribunale di Roma conferma la nullità dei licenziamenti per scarso rendimento, rilevando il carattere ritorsivo dei provvedimenti espulsivi.
Il motivo ritorsivo appare, ad ogni evidenza, l’unica ragione che ha determinato il recesso posto che l’addebito contestato è risultato palesemente infondato.
La Cassazione dichiara illegittimo il licenziamento per inidoneità del portatore di handicap senza adeguata verifica di ricollocazione.
Accolto il ricorso per discriminazione collettiva contro azienda del food delivery: precedente importante per le tutele dei rider.
Per la nullità del licenziamento ritorsivo, il motivo illecito deve essere l’unico determinante: onere della prova e criteri di valutazione.
È nullo il licenziamento della lavoratrice che usa i permessi L. 104 per restare a casa in attesa di chiamata del familiare disabile, anche senza assisterlo direttamente.
Il Tribunale di Pordenone dichiara nullo il licenziamento del sindacalista, ritenendolo derivante dall’attività sindacale e dalla tutela della salute dei lavoratori.