Accertamento rapporto di lavoro subordinato e contratto di agenzia

Il Tribunale di Roma accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, applicando i criteri distintivi tra lavoro autonomo e subordinato.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 9 dicembre 2020 ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di un lavoratore assistito dalla studio di avvocati del lavoro Summa & Associati inquadrato formalmente come agente in forza presso una primaria casa automobilistica.

Il Giudice ha evidenziato che l’utilizzo di una determinata tipologia contrattuale, nella specie un contratto di agenzia, così come le espressioni usate e le clausole pattuite nell’atto negoziale non sono determinanti ai fini della qualificazione del contratto, dovendosi avere riguardo al reale contenuto del rapporto e al suo effettivo svolgimento in fatto (Cass., sez. lav., ord. 11 luglio 2018, n. 18262), anche se il riferimento a specifiche norme di legge costituisce comunque un elemento utile di indagine.

Secondo l’orientamento ormai consolidato della S.C., come dei giudici di merito, infatti, qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere espletata sia in regime di autonomia che di subordinazione, a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento, dipendendo la qualificazione del rapporto non dalla natura o dal tipo di attività prestata, ma dalle modalità di svolgimento della stessa.

Assumendo unanimemente quali norme di riferimento per la definizione di lavoro subordinato e dei criteri distintivi rispetto al lavoro autonomo quelle contenute negli artt. 2094 e 2222 c.c., la Suprema Corte ha affermato, quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato, l’essenzialità della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al risultato, della prestazione lavorativa.

Più precisamente tale potere deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.

Indici di subordinazione sono stati ravvisati nella collaborazione con l’imprenditore, intesa come continuità e sistematicità della prestazione di lavoro, nella continuità temporale dell’attività, nell’osservanza di un determinato orario, nella forma della retribuzione, nell’esistenza o meno in capo al lavoratore di un’organizzazione imprenditoriale, nell’incidenza soggettiva del rischio, ma tali criteri devono comunque considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, indiziari rispetto all’unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione dell’esistenza del vincolo di subordinazione.

Il Giudicante inoltre ha richiamato la  Suprema Corte, sentenza n 448 / 2018, laddove ha affermato “Secondo l’indirizzo pacifico di questa Corte, l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto secondo il disposto dall’art. 1746 cod. civ. delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta, (cfr. Cass., n. 9696 del 2009; Cass., n. 9060 del 2004). 6. Quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cassa, 27.2.2007 n. 4500).(…)10. La Corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria (e non decisiva) ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenuto conto dei parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e del discrimine tra gli stessi. Ha, in particolare, individuato ed analizzato i seguenti elementi: la sottoposizione della lavoratrice, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell’attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società; l’assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo alla lavoratrice; la gestione contabile dell’attività di quest’ultima ad opera dell’ufficio amministrativo della società che predisponeva le fatture per il pagamento delle provvigioni, Ha proceduto ad una valutazione complessiva degli stessi verificandone la concordanza e l’idoneità ad integrare una valida prova presuntiva”.

DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa & Associati, avvocato del lavoro a Roma

Hai bisogno di assistenza?

Contattaci per una consulenza

Il nostro Studio specializzato in Diritto del lavoro è a tua disposizione per valutare il tuo caso.