Lavoro subordinato e contratto di agenzia. Nuova sentenza della Corte d’Appello di Roma

18262), anche se il riferimento a specifiche norme di legge costituisce comunque un elemento utile di indagine.

In data 9 novembre 2022 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di due lavoratori assistiti dalla Studio Legale Summa e Associati che svolgevano attività di venditori in una importante concessionaria di una primaria azienda di locomotive.

Si tratta di una  un orientamento  consolidato su un ampio contenzioso relativo all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in senso favorevole ai lavoratori assistiti dalla studio Summa e Associati.

La Corte d’appello tra l’altro ha osservato:

“Si consideri, che l’utilizzo di una determinata tipologia contrattuale, nella specie un contratto di agenzia, così come le espressioni usate e le clausole pattuite nell’atto negoziale non sono determinanti ai fini della qualificazione del contratto, dovendosi avere riguardo al reale contenuto del rapporto e al suo effettivo svolgimento in fatto (Cass., sez. lav., ord. 11 luglio 2018, n. 18262), anche se il riferimento a specifiche norme di legge costituisce comunque un elemento utile di indagine.
Secondo l’orientamento ormai consolidato della S.C., come dei giudici di merito, infatti, qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere espletata sia in regime di autonomia che di subordinazione, a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento, dipendendo la qualificazione del rapporto non dalla natura o dal tipo di attività prestata, ma dalle modalità di svolgimento della stessa.
Assumendo unanimemente quali norme di riferimento per la definizione di lavoro subordinato e dei criteri distintivi rispetto al lavoro autonomo quelle contenute negli artt. 2094 e 2222 c.c., la Suprema Corte ha affermato, quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato, l’essenzialità della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al risultato, della prestazione lavorativa.
Più precisamente tale potere deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Indici di subordinazione sono stati ravvisati nella collaborazione con l’imprenditore, intesa come continuità e sistematicità della prestazione di lavoro, nella continuità temporale dell’attività, nell’osservanza di un determinato orario, nella forma della retribuzione, nell’esistenza o meno in capo al lavoratore di un’organizzazione imprenditoriale, nell’incidenza soggettiva del rischio, ma tali criteri devono comunque considerarsi privi di un autonomo valore decisivo, in quanto elementi sussidiari con un rilievo distintivo soltanto complementare e secondario, indiziari rispetto all’unico elemento avente valore determinante, rappresentato dalla dimostrazione dell’esistenza del vincolo di subordinazione.
L’appellante  lamenta l’omessa considerazione della comune volontà delle parti desumibile dal nomen iuris assegnato al contratto e dall’esecuzione dello stesso per molti anni senza alcuna contestazione, nonché per aver il tribunale valorizzato solo gli indici di subordinazione, senza verificare la compatibilità degli stessi con lo schema negoziale dell’agenzia.
Ebbene la Cassazione ha già in passato ( sent. n. 4884/2018) ritenuto corretta la valutazione complessiva di questi elementi, verificandone la concordanza e l’idoneità ad integrare una valida prova presuntiva ed ha affermato che: “l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e che costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale: “non è infatti logicamente plausibile, nelle fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del rapporto di lavoro all’uno o all’altro tipo contrattuale possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato, (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999)”. Quanto poi al nomen iuris utilizzato, la Cassazione ha rilevato, come da orientamento costante, che “al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l’iniziale contratto è causa d’un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen juris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti; ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l’art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all’interpretazione dello stesso iniziale contratto bensì all’accertamento d’una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista; e pertanto in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorra dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto, (cfr. Corte Cost. n. 76 del 2015; Cass., n. 7024 del 2015; Cass., n. 22289 del 2014; Cass., n. 13858 del 2009; Cass., n. 3200 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).
Si deve pertanto ribadire, anche in questa sede, l’infondatezza della difesa della appellante nella parte in cui pretende di assegnare carattere decisivo alla volontà espressa dalle parti attraverso il nomen iuris, ed all’affidamento derivante dalla mancanza di contestazioni nel lungo periodo di esecuzione del rapporto, perchè in contrasto con il valore prioritario che, in nome del rilievo costituzionale della tutela del lavoro subordinato, deve invece essere riconosciuto alle concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, nonché nella parte in cui fonda le proprie argomentazioni su una lettura non globale bensì atomistica degli indici sintomatici che sono, infatti, esaminati singolarmente e in tal modo privati della loro complessiva significatività, in contrasto con l’indirizzo consolidato della Cassazione in tema di prova per presunzioni.
Ciò premesso nella fattispecie in esame, l’istruttoria testimoniale unitamente alla copiosa documentazione prodotta in giudizio ha confermato che il Sig. …… pur formalmente assunto quale agente, abbia, di fatto, svolto la propria prestazione di lavoro”.

 

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