Reintegrato lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto

Il Tribunale di Velletri reintegra il lavoratore licenziato per superamento del comporto, rilevando l'illegittimità del licenziamento.

Il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice dott. Cruciani, con ordinanza del 12 ottobre 2021 ha reintegrato un lavoratore difeso dallo Studio Legale Summa & Associati  licenziamento per superamento del periodo di comporto da primaria azienda delle telecomunicazioni.

Il Giudice ha ha tra l’altro osservato che il datore di lavoro non può ostacolare una conoscenza o l’utilizzo di quegli istituti che consentirebbero  escluderebbero il raggiungimento del periodo di comporto e quindi eviterebbero il licenziamento.

Il Giudice in particolare ha stabilito che era stato violato il ccnl delle telecomunicazioni:

“(…) il datore ha violato l’art. 36, c. 15, ccnl di settore laddove prevede che al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concessa una sospensione non frazionabile sino a 18 mesi senza retribuzione.
Il “potrà” non vuol significare una discrezionalità del datore ma una possibilità offerta al lavoratore; non avrebbe senso dire che il datore può sospenderlo per un periodo non frazionabile sino a 18 mesi, perché se il datore vuole (ed ovviamente anche il lavoratore), il rapporto potrà essere sospeso anche per periodi frazionati e anche oltre i 18 mesi.
Nel bilanciamento degli interessi viene offerto uno strumento al lavoratore per evitare il licenziamento ma con dei paletti (non frazionabilità, massimo 18 mesi etc).
E’ pacifico che il lavoratore ha più volte chiesto un periodo di aspettativa senza retribuzione e che l’azienda gliela ha sempre respinta.
Ancora; il datore ha violato l’art. 36, c. 23, ccnl di settore, che prevede che il datore entro 10 giorni dalla richiesta deve fornire al lavoratore le informazioni necessarie sulla situazione del cumulo delle assenze ai fini della conservazione del posto.
Nel caso in esame il lavoratore lo ha chiesto ed a luglio l’azienda gli ha risposto che a breve gli avrebbe inviato il conteggio dei giorni di malattia ; tale conteggio gli è stato poi effettivamente consegnato solo a dicembre unitamente alla lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Ai sensi dell’art. 18, cc. 7 e 4, l. 300/70, si ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la si condanna al pagamento in favore del ricorrente di una indennità commisurata all’ultima retribuzione globale che considerato l’obbligo del danneggiato di adoperarsi secondo la consueta diligenza per limitare il danno e, quindi, nel caso concreto di ricercare una nuova occupazione (artt. 1175, 1226 e 1227, c. 2, c.c.), l’anzianità di servizio (14 anni), l’assenza di altri elementi forniti dalle parti per valutare tale indennità, può essere individuata in sette mensilità con interessi e rivalutazione“.

 

 

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