L’erronea convocazione a visita dell’inps non fa decadere il diritto alla prestazione previdenziale dell’invalido civile

Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l'erronea convocazione a visita dell'INPS non determina la decadenza dalle prestazioni previdenziali.

Il Tribunale di Viterbo, Giudice dott. Ianigro, con sentenza del 13.1.2021 ha accolto il ricorso proposto da una lavoratrice assistita dallo studio di avvocati del lavoro Summa & Associati che aveva avuto sospesa la prestazione di invalidità perché la stessa non si era presentata alla visita di controllo evidenziando che ciò era derivato dalla errata convocazione da parte dell’INPS.

La Sentenza è occasione per una serie di riflessioni in materia.

In ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell’invalido civile a causa della erronea notifica della convocazione da parte dell’INPS effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno i requisiti di legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze.

In diritto va rammentato che l’art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”.

L’art. 3 co. 9 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 il quale dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte“.

L’art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l’I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l’interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l’invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l’I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima”.

Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l’assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all’interessato della convocazione alla visita di revisione.

Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa, l’Ente previdenziale è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il corretto indirizzo del destinatario della convocazione.

In tal senso, il Messaggio Inps n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori istruzioni operative in merito all’applicazione dell’art. 25, comma 6bis del D.L. n. 90/2014, e precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni.

In particolare “in base all’esito della spedizione potranno avere origine le seguenti tipologie di liste amministrative che saranno visibili per le strutture territoriali:
“sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”. In tal caso, le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell’interessato (ad es.: tramite l’anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all’U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione;”.

La medesima disciplina viene confermata dalla Circolare Inps n. 127 dell’8 luglio 2016 che stabilisce espressamente al punto 2.4 lett. b) – “Assenza a visita di revisione del disabile grave” – che “In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a)”.

L’eventuale sospensione e la successiva revoca della prestazione previdenziale adottata senza l’osservanza della procedura descritta deve ritenersi pertanto illegittima.

Il Giudice osserva quindi che era di solare evidenza che la mancata presentazione alla visita e l’assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all’interessato della convocazione alla visita di revisione.

Nella fattispecie è documentalmente provato che con la domanda di invalidità civile la ricorrente avesse dichiarato la propria residenza in …, del tutto corrispondente a quella risultante dal certificato storico di residenza. Parimenti documentata è la circostanza che la convocazione a visita sia stata inviata all’erroneo indirizzo di Gallese, Loc. Cerreto, dove la ricorrente era risultata sconosciuta. L’istituto nulla ha dedotto al riguardo, se non assumendo la regolarità della convocazione. E’ tuttavia dato di fatto incontestabile l’erronea indicazione dell’indirizzo di spedizione ed è indiscutibile che la mancata ricezione della comunicazione avesse impedito alla ricorrente si sottoporsi alla visita fissata per la data del 19.04.2017.

Condivisibili sotto tale profilo appaiono anche le doglianze inerenti l’irregolarità della procedura seguita dall’istituto, posto che risultando il destinatario “sconosciuto all’indirizzo”, alla luce delle richiamate circolari (Messaggio Inps n. 2002 del 19 marzo 2015 e n. 127 dell’8 luglio 2016) l’Istituto sarebbe stato tenuto ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio della ricorrente al fine di operare una seconda convocazione. Anche sotto tale profilo la sospensione e la successiva revoca della prestazione appaiono illegittime poiché adottate senza l’osservanza della procedura prescritta.

A nulla rileva il fatto che, sin dal riconoscimento della prestazione, la ricorrente fosse informata che la revisione si sarebbe dovuta svolgere nel maggio 2017: è irragionevole infatti anche solo ipotizzare che tale circostanza sia sufficiente per imputare alla ricorrente l’assenza alla revisione.

Ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, essendo la mancata effettuazione della visita di revisione imputabile in via esclusiva all’istituto“.

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