Il Tribunale di Cassino il 12 gennaio 2022 ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore assistiti dallo studio Summa & Associati che avevano contestato la modifica peggiorativa del trattamento economico riconosciuto al lavoratore e rivendicato la restituzione delle somme illecitamente trattenute dall’azienda datrice di lavoro in ragione della successione di due contratti collettivi applicati unilateralmente dalla stessa per preteso mutamento del settore produttivo.
Il giudice ha ritenuto applicarsi “il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente adesione ad un diverso contratto collettivo, in assenza di rinegoziazione non è possibile una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento retributivo per i rapporti lavorativi già in essere perché, ai sensi dell’art. 2077 c.c., l’accordo collettivo prevale solo se dall’accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il lavoratore (Cass. civ. n. 4231 del 3.3.2016).
La sentenza ha quindi stabilito che poiché, nel caso in esame, il nuovo contratto collettivo applicato unilateralmente prevedeva condizioni peggiorative, il lavoratore aveva diritto alla conservazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL precedentemente applicato, quale fonte collettiva regolatrice del rapporto sino alla sua estinzione.
Il Giudice ha quindi condannato la datrice di lavoro convenuta a corrispondere agli eredi, a titolo di restituzione, gli importi dovuti al lavoratore e indebitamente trattenuti dal datore di lavoro.
