Cassa integrazione breve (sotto 15 giorni): ferie e permessi maturano per l’intero mese

La Corte d'Appello di Ancona conferma che le ferie e i permessi maturano per intero anche nei periodi di assenza per malattia, maternità o altri eventi tutelati.

La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza n. 248 del 17 luglio 2025, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva accolto la domanda di alcuni dipendenti di una società cui è applicato il Ccnl  metalmeccanica industria  assistiti dallo Studio Summa e Associati.

Tali lavoratori avevano contestato la condotta aziendale che in relazione a periodi di cassa integrazione per brevi periodi (inferiori a 15 giorni), calcolava il monte ore di ferie e permessi solo sulle ore lavorate e non per la mensilità intera.

Il Tribunale di Ascoli e poi la Corte d’Appello di Ancona hanno dichiarato illegittima tale scelta aziendale, ritenendo che in tali ipotesi ferie e permessi maturano per l’intero.

Osserva in particolare la Corte:

“(…), in assenza di specifiche pattuizioni trasfuse negli accordi sindacali stilati ad hoc, è persino superfluo affermare che viga il criterio generale stabilito dal CCNL, secondo cui la frazione di mese “non lavorata”, ove inferiore a 15 giorni, non possa incidere negativamente sul calcolo del monte ore di ferie e di permessi secondo il criterio di un dodicesimo del periodo feriale per ogni mese di servizio prestato. Siffatto criterio a fortiori deve operare in un’ipotesi, come quella di specie, in cui la prestazione lavorativa in misura ridotta non è conseguenza di una vicenda fisiologica del rapporto di lavoro (inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di riferimento), bensì di una fase lato sensu patologica dello stesso, riconducibile a temporanea contrazione dell’attività produttiva per cause non imputabili al lavoratore.

Sotto distinto profilo, è del tutto inconferente il richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3603/1986, la cui lettura evidenzia come la fattispecie, nell’occasione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità, implicasse la soluzione di questioni affatto diverse da quelle oggetto dell’odierna causa, poiché sorte nel contraddittorio tra il datore di lavoro e l’Inps, ed inerenti esclusivamente ai criteri di individuazione del soggetto obbligato a versare i ratei di ferie non godute maturati dai dipendenti in trattamento di cassa integrazione guadagni; emolumenti che, a dire della parte datoriale, erano elargibili dal Fondo speciale, mentre secondo l’Inps non rivestivano natura di retribuzione in senso stretto.

Viceversa, l’odierna fattispecie, sorta tra datrice di lavoro e prestatori, richiede l’accertamento del criterio di computo delle ore che ciascun lavoratore può utilizzare per il recupero delle energie psicofisiche. In forza del chiaro tenore della domanda attorea, il chiesto accertamento ha ad oggetto l’individuazione del monte ore utilizzabile da ciascuno degli originari ricorrenti per fruire di ferie e permessi, ovvero, in ipotesi di sopravvenuta impossibilità di relativa fruizione, la determinazione delle somme spettanti ai predetti lavoratori in funzione risarcitoria ovvero compensativa del mancato godimento delle ferie stesse”.

 

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