Il Tribunale di Roma, con una interessantissima sentenza, la n. 10635/2019 del 29.11.2019, ha dichiarato nullo il contratto a termine di un lavoratore patrocinato dallo Studio Summa & Associati, ordinandone la riassunzione in servizio con il pagamento delle retribuzioni maturate a titolo di risarcimento.
Il lavoratore, dopo aver prestato attività lavorativa presso la società datrice di lavoro, era stato quindi assunto con contratto a tempo determinato, ma non aveva mai sottoscritto il relativo contratto.
Ebbene il Tribunale di Roma ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art 19 comma 4 del d.lgs 81/15 che richiede la forma scritta ad sustantiam del contratto a termine ed ha richiamato la giurisprudenza sul punto della Suprema Corte che ritiene indispensabile la sottoscrizione del lavoratore al contratto a termine in epoca coeva o antecedente all’inizio del rapporto in quanto “la consegna del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro” (Cass. n. 2774/2018 conforme Cass. 13393/2017; Cass. 4418/2016).
Il Tribunale di Roma, quale conseguenza derivante dalla nullità del contratto, ha condannato la società datrice di lavoro a ripristinare il rapporto, in assenza di alcuna giustificazione alla sua risoluzione nonchè a risarcire il lavoratore con il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dalla data dell’offerta della prestazione sino all’effettivo ripristino.
