Il Tribunale di Torino con ordinanza n. 4226/2019 del 04.03.2019 (Giudice Dr Mauro Mollo) ha dichiarato invalido il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto a seguito della richiesta di immediato allontanamento da parte del committente, ai sensi della clausola di gradimento previsto dal contratto d’appalto.
Il Giudice ha stabilito che l’utilizzo della clausola di gradimento non può legittimare una sorta di facoltà recesso ad nutum in capo al committente e che il giustificato motivo sia sussistente, ma non giustificato.
