Suprema Corte: licenziamento disciplinare con reintegrazione anche senza tipizzazione ‘fotografica’, bastano clausole elastiche

Nuovo orientamento: la reintegrazione spetta anche quando il CCNL prevede clausole elastiche o generali, non solo tipizzazioni fotografiche del fatto.

Con diversi provvedimenti la Cassazione nell’aprile 2022, mutando orientamento, ha stabilito che che deve essere disposta la reintegrazione ex art. 18 IV L. 300 /70, per previsione dell’addebito come meritevole di sanzione conservativa anche quando manchi la tipizzazione “fotografica” del fatto addebitato e siano invece presenti previsioni di definizione cosiddetta “elastica” o generali di “chiusura”.

la Corte ha affermato il seguente principio: “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione dei contratto collettivo.”

Approfondisci come impugnare un licenziamento, leggi anche l’articolo dedicato:

 

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