ll d.lgs. n. 149/2022, ha esteso la negoziazione assistita alle controversie di lavoro.
Il nuovo art. 2-ter del d.l. n. 132/2014 disciplina l’ipotesi di negoziazione assistita delle controversie di lavoro (rientranti nei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.).
Le parti possono ricorrere liberamente alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro purché la stessa non possa vertere su diritti indisponibili, non costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciascuna delle parti coinvolte nella procedura può farsi assistere da almeno un avvocato, che garantisce la difesa tecnica, oltre a un consulente del lavoro ove lo ritengano opportuno.
La negoziazione si svolge in base ad una convenzione, avente forma scritta a pena di nullità, con cui le parti devono precisare l’oggetto della controversia e indicare il termine per l’espletamento della procedura, non superiore a 3 mesi prorogabile, su accordo delle parti stesse, per ulteriori 30 giorni.
