Con sentenza del 25.6.2020, n 3759/2020 il Tribunale di Roma, Giudice dott. Coco ha qualificato come rapporti di lavoro subordinato quelli, formalmente regolati da contratti di agenzia, intercorrenti tra due lavoratori assistiti dallo studio Summa & Associati, avvocati del lavoro a Roma e una importante casa automobilistica.
Il Giudicante ha tra l’altro osservato:
“l’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma
imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto secondo il disposto dall’art. 1746 c.c. delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta, (Cass.n. 9696 del 2009; Cass. n. 9060 del 2004).
Costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e dj controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (Cass. 27.2.2007 n. 4500).
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che
hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (Cass. SS. UU. n. 379 del 1999).
Inoltre, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l’inizialecontratto è causa d’un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen iuris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, ed il comportamento posteriore alla conclusione
del contratto diventa elemento necessario non solo (per l’art. 1362, secondo comma, cod. civ.) all’interpretazione dello stesso iniziale contratto bensì all’accertamento d’una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel
corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista; pertanto, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorre dare prevalenza, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto (Corte Cost. n. 76 del 2015).
Ciò premesso, alla luce degli elementi probatori sopra menzionati, nel caso di specie sono emersi la sottoposizione dei ricorrenti, al pari dei dipendenti formalmente subordinati, a specifiche e vincolanti istruzioni per la gestione della
clientela, a ripetuti richiami al rispetto delle procedure dettate, a turni di lavoro e feriali stabiliti unilateralmente dalla società; lo svolgimento dell’attività esclusivamente nei locali aziendali e con strumenti forniti dalla società; l’assenza
di qualsiasi rischio imprenditoriale e della pur minima organizzazione in capo ai ricorrenti; la gestione contabile dell’attività dei ricorrenti ad opera dell’ufficio amministrativo della società che predisponeva le fatture per il pagamento delle provvigioni.
Il rapporto di lavoro intercorso tra le parti pertanto può ritenersi di natura subordinata”.
DOVE: Roma
STUDIO LEGALE: Summa e associati, avvocati del lavoro a Roma
