Il Tribunale di Velletri con sentenza del 13 ottobre 2020, in accoglimento parziale della domanda proposta da un lavoratore assistito dallo studio Summa ha dichiarato illegittimo un licenziamento inflitto per giustificato motivo oggettivo.
Il Giudice ha stabilito che il datore di lavoro, secondo la distribuzione degli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c., deve allegare e provare in modo specifico (e nel caso di specie non lo ha fatto), di avere subito ulteriori perdite di commesse, quali fossero le concrete prospettive di incrementare le commesse e il fatturato in virtù delle quali si era determinata a riassumere da poco il lavoratore che si era appena dimesso e il perché dette prospettive si sono rivelate fallaci in un così breve lasso di tempo.
Sotto il diverso profilo della scelta del dipendente da licenziare e al contempo del repechage deve osservarsi che, se l’esigenza del datore di lavoro è di ridurre personale omogeneo e fungibile, la scelta va operata secondo i criteri di buona fede e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., tra i quali rientrano anche quelli stabiliti dall’art. 5 della L. n. 223/1991 in materia di licenziamento collettivo. Diversamente, se il datore sopprime il posto di lavoro cui è addetto un solo dipendente, la scelta del lavoratore da licenziare non può che ricadere su quell’unico dipendente.
