Con sentenza del Tribunale di Velletri, Giudice dott.ssa Falcione del 29 novembre 2022, ha confermato l’ordinanza della fase sommaria che aveva reintegrato un lavoratore assistito dallo Studio Summa e Associati licenziato per g.m.o.
Il Giudice ha tra l’altro evidenziato che:
“Di recente la S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 6085/2021 e 30950/2022) ha chiarito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L n. 604/1966, per l’esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva l’individuazione delle modalità organizzative dell’attività, e non può essere censurata dal giudice salvo che per la sua assoluta irragionevolezza nel rispetto, da una parte della libertà dell’iniziativa economica imprenditoriale di cui all’art. 41 Cost. e dalla altra della tutela costituzionale del lavoro che costituisce un limite alla libertà d’impresa imponendo che la scelta datoriale sia effettiva e non pretestuosa.
(…)
Appare, quindi, condivisibile quanto affermato dal giudicante della fase sommaria ossia che, tenuto conto della piena fungibilità del (….) con gli altri operatori di produzione inquadrati nel livello E2, addetti sia al reparto …..sia al reparto …….., ed in definitiva anche agli altri reparti dell’azienda, la (….) a sostegno della dedotta legittimità proprio operato, o in altri termini della non irragionevolezza del proprio operato, avrebbe dovuto provare di avere comparato le posizioni di tutti i dipendenti fungibili nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 5 della L. n. 223/1991.
Così ricostruiti i fatti di causa, va precisato che secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione (sent. 29102/2019) in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: “la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore”.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata ravvisata l’illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione dell’art. 18, comma 4, novellato, per non essere stata, tra l’altro, in alcun modo provata dal datore la impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra postazione lavorativa, risultando così integrata la evidente e facilmente verificabile assenza di uno dei presupposti giustificativi del licenziamento cui è riferibile il suddetto requisito.
In definitiva, pertanto, nel caso in esame, tutto depone per la manifesta insussistenza del g.m.o. adotto dalla (…) a giustificazione del proprio recesso, con conseguente diritto del lavoratore illegittimamente licenziato ad ottenere la tutela reintegratoria attenuata prevista dal comma 4 dell’art. 18, correttamente somministrata al (….) dal giudice della fase sommaria”.
