Il Tribunale di Viterbo con sentenza del 17 settembre 2020 ha dichiarato illegittimo un licenziamento comminato ad un lavoratore assistito dallo studio Summa & Associati osservando che la fungibilità del ricorrente rispetto ad altri dipendenti con identiche mansioni, imponeva alla società di operare la scelta secondo i richiamati criteri di correttezza e buona fede.
L’osservanza di tali principi non imponeva necessariamente il ricorso ai criteri dell’art. 5 L. 223/91, ben consentendo l’impiego di criteri diversi purché non arbitrari; gravava tuttavia sulla società datrice di lavoro dare conto dei criteri impiegati e delle modalità con cui erano stati applicati per addivenire alla selezione dei lavoratori da estromettere.
La società si è tuttavia limitata a sottolineare la giovane età, la scarsa anzianità di servizio e l’assenza di carichi di famiglia, senza tuttavia fornire alcun dato comparativo atto a giustificare la scelta in applicazione di tali criteri. La resistente non ha nella sostanza offerto alcuna prova della legittimità della scelta in raffronto con i restanti dipendenti e ciò integra una violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare tra la-voratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee.
Sotto tale profilo il licenziamento deve quindi ritenersi illegittimo per carenza del giustificato motivo oggettivo con conseguente applicazione dell’art. 3 co. 1 D.Lgs 23/2015
