Il Tribunale di Viterbo dichiara illegittimo un licenziamento inflitto per giustificato motivo oggettivo

Il Tribunale di Viterbo dichiara illegittimo il licenziamento, rilevando che la scelta del lavoratore da licenziare non ha rispettato i criteri di correttezza e buona fede.

Il Tribunale di Viterbo con sentenza del 17 settembre 2020 ha dichiarato illegittimo un licenziamento comminato ad un lavoratore assistito dallo studio Summa & Associati osservando che la fungibilità del ricorrente rispetto ad altri dipendenti con identiche mansioni, imponeva alla società di operare la scelta secondo i richiamati criteri di correttezza e buona fede.

L’osservanza di tali principi non imponeva necessariamente il ricorso ai criteri dell’art. 5 L. 223/91, ben consentendo l’impiego di criteri diversi purché non arbitrari; gravava tuttavia sulla società datrice di lavoro dare conto dei criteri impiegati e delle modalità con cui erano stati applicati per addivenire alla selezione dei lavoratori da estromettere.

La società si è tuttavia limitata a sottolineare la giovane età, la scarsa anzianità di servizio e l’assenza di carichi di famiglia, senza tuttavia fornire alcun dato comparativo atto a giustificare la scelta in applicazione di tali criteri. La resistente non ha nella sostanza offerto alcuna prova della legittimità della scelta in raffronto con i restanti dipendenti e ciò integra una violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta dei dipendenti da licenziare tra la-voratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee.

Sotto tale profilo il licenziamento deve quindi ritenersi illegittimo per carenza del giustificato motivo oggettivo con conseguente applicazione dell’art. 3 co. 1 D.Lgs 23/2015

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