Licenziamento ritorsivo, il motivo illecito addotto deve essere determinante ed esclusivo

Per la nullità del licenziamento ritorsivo, il motivo illecito deve essere l'unico determinante: onere della prova e criteri di valutazione.

La Suprema corte con la sentenza del 2-10-2020 n. 21194  ha sancito che in tema di licenziamento ritorsivo, il motivo illecito addotto deve essere, ex art. 1345 c.c., determinante ed esclusivo, cioè deve costituire l’unica e sola ragione del recesso, per cui l’accertamento della natura ritorsiva richiede la previa verifica dell’insussistenza della causale formalmente posta a fondamento del licenziamento.

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