La Suprema corte con la sentenza del 2-10-2020 n. 21194 ha sancito che in tema di licenziamento ritorsivo, il motivo illecito addotto deve essere, ex art. 1345 c.c., determinante ed esclusivo, cioè deve costituire l’unica e sola ragione del recesso, per cui l’accertamento della natura ritorsiva richiede la previa verifica dell’insussistenza della causale formalmente posta a fondamento del licenziamento.
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