La Corte d’Appello di Roma con sentenza dell’11 ottobre 2021 ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento inflitto da una lavoratrice assistita dallo Studio Legale Summa & Associati.
La Corte in particolare ha osservato:
“Deve invece respingersi la domanda della società di accertamento della legittimità del recesso. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato correttamente qualificato in termini di illegittimità posto che parte datoriale non ha provato né la situazione di crisi aziendale che aveva determinato il recesso dal rapporto , né il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nella scelta del personale da licenziare. La società ha infatti meramente allegato una pretesa riduzione dell’orario lavorativo .
Tuttavia , anche a voler prescindere dal fatto che la parte si contraddice laddove assume una riduzione dell’orario lavorativo disposto nel 2015 a complessive 30 ore settimanali , laddove nel contratto di lavoro fissava il medesimo orario lavorativo, si rappresenta come la riduzione dell’orario lavorativo non è idonea a provare la sussistenza di una situazione di crisi aziendale , né a legittimare il recesso. A ciò aggiungasi che è incontroversa l’esistenza di personale di qualifica assimilabile alla appellata, con minore anzianità di servizio, assunto pochi mesi prima della interruzione del rapporto con la ricorrente , e che non è stato preso in considerazione ai fini di una eventuale comparazione (obbligata in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in presenza di fungibilità delle posizioni lavorative). In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all’art. 5 della l. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale (Cass. , Sentenza n. 16856 del 07/08/2020).
Secondo le regole del riparto dell’onere probatorio la prova gravava sulla società che nulla ha allegato e nulla ha dedotto al riguardo“.
