Illegittimo licenziamento per giustificativo motivo oggettivo. Violazione obbligo di repechage

Il Tribunale di Viterbo dichiara illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disponendo la reintegrazione del lavoratore.

Illegittimo licenziamento per giustificativo motivo oggettivo. Violazione obbligo di repechage

Con sentenza del Tribunale di Milano del 4 marzo 2024, il Giudice del Lavoro,  ha accolto il ricorso proposta da una lavoratrice assistita dalla Studio Summa e Associati accertando  l’illegittimità del licenziamento della ricorrente e condannando la convenuta  al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 16 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

In particolare il Giudice ha  osservato  che la datrice di lavoro non ha soddisfatto l’onere probatorio in ordine all’obbligo di repêchage, avendo   espressamente  comunicato la presenza di un posto disponibile presso la sede di Milano  in cui la ricorrente certamente poteva essere reimpiegata nelle medesime mansioni.

Il Giudice ha evidenziato inoltre che  qualora l’azienda abbia più sedi, la verifica dell’eventuale possibilità di ripescaggio dovrà essere effettuata avuto riguardo a tutte le unità aziendali e  che il trasferimento del lavoratore ex art 2103 c.c. è misura che rientra nella esclusiva discrezionalità del datore di lavoro e costituisce espressione del suo ius variandi, essendo l’unico soggetto in grado di valutare se e in che misura una tale scelta sia necessaria sotto il profilo delle esigenze tecnico organizzative. Il trasferimento è, dunque, necessariamente un atto unilaterale del datore di lavoro che non richiede alcuna accettazione da parte del lavoratore, il quale, una volta disposto, avrà il diritto di impugnarne la legittimità al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di legge.

Si sottolinea inoltre che il datore di lavoro possa limitare la valutazione in ordine alle possibilità di repêchage in ragione di una mancata accettazione da parte del lavoratore al trasferimento.

In primo luogo, il lavoratore non ha alcuna possibilità a priori di valutare la legittimità del trasferimento e, nello specifico, di valutare la sussistenza delle esigenze tecniche organizzative e produttive; inoltre, la pretesa di una accettazione al trasferimento determinerebbe un evidente squilibrio nella ripartizione dei diritti e degli oneri che connota questa fase del rapporto lavorativo, ponendo il lavoratore in una posizione di indebita pressione nonché compromettendo la possibilità di impugnare il provvedimento una volta adottato con conseguente limitazione del suo diritto di difesa.

 

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