Diritto di critica del sindacalista – Illegittimità del provvedimento disciplinare – Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23850 del 5 settembre 2024

La Cassazione conferma: il diritto di critica del sindacalista è ampio. Illegittimo sanzionare disciplinarmente espressioni forti ma non offensive.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23850 del 5 settembre 2024 ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittima la sospensione di un lavoratore rappresentante  sindacale.

Il principio affermato dalla Suprema Corte

La Suprema Corte ha osservato che il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.

Il diritto di critica del rappresentante sindacale

L’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana; solo ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare (in termini, Cass. n. 7471/2012; conf. Cass. n. 19176/2018; ma v. già Cass. n. 11436/1995, che chiarisce che il lavoratore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, si pone, in relazione all’attività di sindacalista, su un piano paritetico con il datore di lavoro, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, giacché detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., non può in quanto diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore di lavoro essere subordinata alla volontà di quest’ultimo.)

La dialettica sindacale e i limiti disciplinari

Consegue che la contestazione dell’autorità e della supremazia del datore di lavoro siccome caratteristica della dialettica sindacale, ove posta in essere dal lavoratore sindacalista e sempreché inerisca all’attività di patronato sindacale, non può essere sanzionata disciplinarmente.

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