Il Tribunale di Velletri confermando la reintegrazione di un lavoratore assistito dall’avv. Giacomo Summa ha evidenziato che secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., può darsi acquisita l’affermazione secondo cui, dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si caratterizza, con riferimento alle imprese aventi una determinata base occupazionale, essenzialmente per la presenza di requisiti quantitativi e spaziali, oltre che per la finalizzazione della procedura, attraverso il controllo preventivo di soggetti pubblici e collettivi, a un equilibrato contemperamento fra la tutela dell’occupazione e il soddisfacimento dell’esigenza che le imprese possano dimensionare la struttura aziendale in termini compatibili con la necessità della sopravvivenza e della crescita (v. ad es. Cass. n. 14638/2006; Cass. n. 5794/2004; Cass. n. 9045/2000).
Inoltre, sostengono i giudici di legittimità, la fattispecie del licenziamento collettivo unifica tutte le ipotesi di recesso determinate da esigenze aziendali e, per il particolare impatto occupazionale che riveste, determina la necessità di una procedimentalizzazione del recesso del datore di lavoro nell’ambito di una gestione collettiva delle situazioni di crisi e di riorganizzazione aziendale.
Per come si è, infatti, correttamente avvertito, la volontà del legislatore di sottoporre alla disciplina del licenziamento collettivo tutti i licenziamenti che trovano la loro ragione nelle esigenze dell’impresa, non solo non risulta incompatibile con la lettera della legge, per la sostanziale fungibilità che il riferimento alla “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” assume rispetto alle “ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”, previste dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, e per la rilevanza che nella stessa, invece, acquista il requisito numerico e spaziale, ma appare, altresì, conforme alle fonti comunitarie, di cui la legge stessa costituisce attuazione (direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, che coordina e modifica le precedenti n. 92/56 del 24 giugno 1992 e n. 129 del 17 febbraio del 1975), che qualificano il licenziamento collettivo, oltre che per il numero dei lavoratori interessati, per la sua inerenza a “uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore”. Non a caso la legge considera come collettivo il licenziamento determinato dalla cessazione dell’attività aziendale, situazione che per il pregresso, per giurisprudenza pacifica, veniva configurata, invece, come licenziamento plurimo.
Ne discende che, a differenza di quanto avveniva nel precedente contesto legale, ciò che assume rilievo, e caratterizza la riduzione del personale, non è più la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro (così, ad es, Cass. n. 11455/1999), ma l’espletamento dell’iter procedurale previsto dall’art. 4 della Legge medesima (cfr. Cass. n. 9045/2000; Cass. n. 5662/1999).
Si osserva, infine, che l’ultima parte del comma 1 dell’art. 24, laddove prevede che “tali disposizioni si applicano a tutti i licenziamenti che, nello stesso aro di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione” è stata oggetto d’interpretazione autentica da parte del legislatore che, con l’art. 8 comma 4 della legge 236/1993, chiarisce che l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 24 s’interpreta nel senso che dopo l’apertura della procedura di mobilità il datore di lavoro deve esercitare detta facoltà per tutti i lavoratori oggetto della medesima procedura (cfr. in particolare Cass. Sez. L. n. 11251/1998).
