Nell’ambito del pubblico impiego, gli artt. 55 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 disciplinano il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore dipendente.
In particolare i primi due commi dell’art. 55 bis, del decreto citato, individuano la competenza dell’organo amministrativo responsabile, titolare dell’esercizio del potere disciplinare.
Precisamente: “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente” (Comma 1, art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001).
Mentre: “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità” (Comma 2, art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001).
I criteri di individuazione della procedura disciplinare si determinano in ragione della sanzione da irrogare in astratto al lavoratore dipendente. Ciò consente di individuare con certezza e anteriormente alla fattispecie concreta, la competenza dell’organo che eserciterà il potere disciplinare, nel pieno rispetto dei principi del giusto procedimento e di legalità (cfr. Cass. n. 29181/2018).
Da un lato infatti, la norma del primo comma mira a rendere più celere il procedimento disciplinare da instaurare per le infrazioni più lievi sanzionate con un rimprovero verbale direttamente dal responsabile della struttura pubblica.
Dall’altro, il secondo comma mira a fornire maggiori garanzie al dipendente pubblico che abbia commesso infrazioni punibili con sanzioni più gravi del rimprovero verbale.
Il dipendente è assicurato, per tutto il corso della procedura disciplinare, dalla terzietà e dalla indifferenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) rispetto alla struttura pubblica in cui il lavoratore presta abitualmente la propria attività lavorativa.
Ne deriva che la violazione delle norme sulla competenza ex art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto imperative e non derogabili, determinano l’illegittimità del procedimento disciplinare e conseguentemente la nullità delle sanzioni irrogate al dipendente pubblico (cfr. Cass. n. 77/2017).
