Con ordinanza del 29.6.2019 il Tribunale di Roma Sezione lavoro ha annullato il provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo inflitto ad un lavoratore assistito dall’avv. Giacomo Summa licenziato da una primaria società che gestisce sale cinematografiche, condannandola alla reintegrazione dello stesso.
Il Giudice ha rilevato la genericità delle deduzioni svolte in relazione alle ragioni della soppressione della posizione del lavoratore e l’inadeguatezza delle allegazioni così svolte – carenti di dati specifici in merito alla organizzazione delle attività espletate nella multisala con particolare riguardo al servizio a cui dipendente era adibito, al miglioramento prefissato ed al nesso causale con la prevista soppressione – al fine di valutare l’effettiva esistenza del motivo fondante il licenziamento.
Il Giudicante ha ritenuto il licenziamento illegittimo e riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 42 comma 7) l. 92/2012 prima parte, che stabilisce l’applicazione della tutela reintegratoria nel caso di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”.
