La definizione giuridica di “trasferimento d’azienda” si ricava dal quinto comma dell’art. 2112 c.c., quale operazione che “in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda”.
In tale nozione vi rientra altresì il trasferimento di parte d’azienda, intesa quale “articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata”.
In mancanza dei presupposti disciplinati dalla norma citata, il giudice, su richiesta del lavoratore, può accertare la nullità del contratto di cessione d’azienda, o del ramo d’azienda, concluso tra impresa cedente e cessionaria.
Ne deriva che anche il rapporto di lavoro non si trasferisce, restando nella titolarità dell’originario datore di lavoro cedente.
Viceversa, il datore di lavoro cessionario di un trasferimento dichiarato poi illegittimo risponde, nei confronti del lavoratore, di un’obbligazione propria, non estinguendo il debito altrui (del datore cedente) (così Cass. Sent. 17516/2017; Cass. Sent. 19030/2017).
Ed invero “l’esistenza di un debito proprio, generato dall’obbligo di retribuire le prestazioni del lavoratore ceduto di cui ha concretamente fruito, esclude in radice la possibilità di configurare un adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., […] mentre nella specie il non più cessionario compensa un’attività lavorativa direttamente resa a vantaggio dell’impresa di cui è titolare” (Cass. Sent. 6538/2010; Cass. Sent. 4454/2016; Cass. Sent. 23439/2017).
Ebbene sotto il profilo remunerativo, secondo un primo orientamento della Suprema Corte, nelle ipotesi di accertamento di invalidità della cessione d’azienda, “le erogazioni patrimoniali, eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie […]” (Cass. Sent. 24817/2016).
Le decisioni più recenti della Cassazione, avallate altresì dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2019, hanno individuato al contrario nei confronti del datore di lavoro cedente un obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute al lavoratore che abbia offerto la propria prestazione lavorativa.
Ed invero, sulla base dei principi generali del diritto delle obbligazioni, discende che “mediante l’intimazione del lavoratore all’impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l’abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari” (Cass. Sent. 26762/2019; Cass. Sent. 26759/2019).
L’obbligo del datore cedente di corrispondere la retribuzione dovuta, qualora versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del lavoratore che ha offerto la propria prestazione lavorativa, sussiste “in ogni caso […], anche in caso di mancata riammissione in servizio” (Cass. Sent. 303/2011).
In tale direzione le Sezioni Unite, confermate dalla decisione della Corte Costituzionale già citata, hanno individuato “l’obbligo del datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che abbia ripristinato la vigenza dell’originario rapporto di lavoro. In questa prospettiva, riveste un ruolo primario l’accertamento del giudice, che ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella sua forza cogente dal protrarsi dell’inosservanza” (Cass. Sent. SS.UU. 2990/2018).
In definitiva, nei casi di cessione di ramo d’azienda, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio di diritto secondo il quale “ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa”, rimanendo il datore di lavoro cedente obbligato alla controprestazione sin dall’offerta del lavoratore della prestazione propria lavorativa.
