Con sentenza del Tribunale di Velletri del 24 novembre 2022, in parziale riforma dell’ordinanza della fase sommaria, il Giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento inflitto ad un lavoratore assistito dallo Studio Summa e Associati da una primaria azienda italiana, giudicandolo tardivo.
Il Giudice osserva:
In modo ancor più significativo, la giurisprudenza ha ulteriormente precisato che “La tempestività del licenziamento, quale requisito di validità dello stesso, ben può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, sia quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, sia quando il medesimo comportamento è sottoposto a verifiche in sede penale, il che rende opportuno – anche per una maggiore garanzia a difesa dell’incolpato – attenderne l’esito per una più obiettiva valutazione, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona abilitata ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento di tutte quelle circostanze che, unitamente al comportamento del lavoratore, costituiscono i necessari presupposti dell’esercizio del diritto di recesso” (Cass. 12/10/2000, n. 13615; in senso analogo Cass. civ. sez. lav., 13/12/2010, n. 25136, Corte app. Bologna 5/3/2014, in Lav. nella giur. 2014, 613) e che “l’immediatezza della contestazione deve essere valutata in comparazione con la fattispecie concreta, la cui struttura può essere composta da una pluralità di atti e fatti, singolarmente insufficienti a determinare il corretto avvio del procedimento disciplinare” (Cass. civ. sez. lav., 17/9/2008, n. 23739).
Nel caso di specie, come già rilevato, a far data dal 23/1/2020 l’odierna parte ricorrente aveva acquisito – all’esito di indagini avviabili già da agosto 2019 e svoltesi in concreto per mesi (quantomeno dal 7/11/2019 23/1/2020) – la conoscenza di tutti i fatti disciplinarmente rilevanti poi addebitati alla odierna parte resistente: nonostante ciò, gli agenti della odierna parte ricorrente si sono attardati a trasmettere ai titolari del potere disciplinare il resoconto delle indagini in questione (essendo tale resoconto stato trasmesso soltanto in data 10/3/2020) e questi ultimi hanno ulteriormente ritardato l’esercizio del potere disciplinare, avvenuto soltanto in data 26/3/2020.
La giurisprudenza ha chiarito, a tale proposito, che “Ai fini della valutazione dell’immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell’azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell’addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all’infrazione posta in essere dal dipendente, in quanto, in assenza di prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, il ritardo in questione, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, deve essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro” (Cassazione civile , sez. lav. , 19/11/2021 , n. 35664; nello stesso senso Cassazione civile sez. lav., 10/08/2004, n.15467).
Al fine di valutare, nel caso di specie, il rispetto del principio di immediatezza della contestazione disciplinare è possibile utilizzare, in via analogica, il parametro base di cui all’art. 55-bis, co. 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede – in materia di pubblico impiego c.d. “contrattualizzato” o “privatizzato”, che “[…] per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. […]”
Tenuto conto delle rilevanti dimensioni organizzative della odierna parte resistente (cfr. Cass. civ. sez. lav. 15/6/2016 n. 12337, Cass. civ. sez. lav. 17 marzo 2017 n. 6991; Cass. 17/09/2013, n. 21203; Cass. civ. sez. lav. 21/12/2010 n. 25856) e della conseguente necessità di adattare ad esse il suddetto parametro base preso come riferimento, appare ragionevole triplicare il termine di 10 giorni di cui all’art. 55-bis, co. 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Nel caso di specie, la contestazione disciplinare effettuata dalla odierna parte ricorrente risulta tardiva anche in riferimento al termine di 30 giorni che si è determinato, nel modo suddetto, al fine di dare concretezza al principio della immediatezza della contestazione disciplinare al di fuori del settore del pubblico impiego c.d. “contrattualizzato”, giacché tra il momento in cui l’ufficio competente per le indagini ha avuto piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti (23/1/2020) e il momento in cui è stata trasmesso il resoconto di tali indagini all’ufficio titolare del potere disciplinare (10/3/2020) sono intercorsi circa 45 giorni.
Da quanto sopra deriva pertanto l’illegittimità del licenziamento intimato, per tardività della contestazione disciplinare.
