Reintegrata lavoratrice assistita dallo studio legale Summa & Associati

La sentenza affronta il tema dell'onere della prova della consegna della lettera di licenziamento .

Il Tribunale di Tivoli con sentenza del 26 maggio 2021 ha reintegrato una lavoratrice assistita dallo Studio di avvocati del lavoro Summa & Associati.
La sentenza affronta il tema dell’onere della prova della consegna della lettera di licenziamento.

Si legge nella sentenza:

Nell’ipotesi di controversia in ordine al “quomodo” della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di rispettare non solo il primo comma dell’art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta “ex lege” a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla contro-deduzione del datore di lavoro – avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente – datore di lavoro ex art. 2697 cod. civ. “(ex multis, Cass. sez. lav. 27/08/2007 n. 18087)

Nella specie, è pacifico che la società resistente abbia licenziato la ricorrente e si controverta sulle modalità attraverso cui ha portato a conoscenza della lavoratrice il suo recesso; di fatti, la resistente ha dedotto di aver mostrato la lettera di licenziamento (…) affinché fosse sottoscritta quale raccomandata a mani, senza che, tuttavia, ciò sia avvenuto a causa del rifiuto opposto dalla lavoratrice. La circostanza eccepita, invero, non è stata dimostrata dalla resistente, la quale si è costituita oltre i termini di cui all’art. 416 c.p.c., con conseguente decadenza dai mezzi di prova di cui ha chiesto di avvalersi. Pertanto, il rapporto deve ritenersi concluso per licenziamento inefficace a causa della mancanza della prescritta forma scritta imposta “ad substantiam” dalla legge.

Ciò posto, tenuto conto della data di assunzione (…) e di quella del licenziamento (…), facendo applicazione dell’art. 2 del Dlgs 23/2015, al resistente deve essere ordinato di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con contestuale condanna ai contributi previdenziali e assistenziali ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento “stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative”. Sulla somma dovuta devono essere calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo”.

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