La Cassazione con sentenza n. 11665 del 2022 ha affermato che è possibile reintegrare il lavoratore nelle ipotesi in cui il fatto contestato, non sia espressamente contemplato da una norma contrattuale vincolante e ciò riconducendolo ad una previsione collettiva di carattere generale.
La Suprema Corte ha sottolineato che la mancata elencazione di alcune condotte tra quelle suscettibili di essere punite con una sanzione conservativa non è di per sé significativa della volontà delle parti sociali di escluderle da quelle meritevoli di una sanzione più lieve rispetto al licenziamento.
Il Giudice dovrà stabilire se il licenziamento disciplinare sia o meno illegittimo e poi stabilire quale sia la tutela applicabile, tenendo in considerazione anche le clausole generali, interpretandole utilizzando riferimenti conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale.
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