Con sentenza del 2 marzo 2022, il Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Casari, ha rigettato 5 ricorsi in opposizione proposti da multinazionale dell’automotive contro lavoratori assistiti dallo studio Summa & Associati confermando la nullità dei licenziamenti e la reintegrazione degli stessi.
il Giudice ha tra l’altro osservato:
Quanto allo scarso rendimento:
in ipotesi provato lo scarso rendimento, ricorda l’Ufficio come questo non sia sufficiente a giustificare il recesso datoriale richiedendosi altresì che il parziale inadempimento sia imputabile al lavoratore e non a fattori esterni di tipo organizzativo o ambientali dell’impresa. Inoltre il mancato raggiungimento del risultato del dipendente oggetto di valutazione deve essere “particolarmente rilevante” rispetto agli obiettivi raggiunti dagli altri dipendenti addetti alla stessa attività.
Il Giudice di legittimità ha infatti chiarito che il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt.1453 e segg. cod. civ. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento dai essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell’attività resa per un’apprezzabile periodo di tempo (Sez. L, Sentenza n. 14310 del 09/07/2015).
Occorre allora rilevare come nel caso di specie, all’assenza di prova riferita al mancato raggiungimento delle performance si accompagni un totale vuoto di deduzioni (ancor prima che di prova) sia in riferimento all’imputabilità del risultato negativo al singolo lavoratore, sia alla particolare rilevanza dello scostamento del risultato raggiunto dal singolo rispetto a quello raggiungo dal gruppo di dipendenti addetti alla stessa attività.
Ed anzi, la circostanza che nello stesso semestre, con analoga motivazione, siano stati licenziati numerosi venditori della convenuta costituisce dato idoneo a far ritenere l’assenza di responsabilità personale del singolo dipendente nella causazione dell’evento (anche qualora provato l’evento costituito dallo scarso risultato raggiunto, il che non è).
Quanto alla ritorsività del licenziamento:
Come infatti già osservato dal giudice della prima fase … si rileva la coincidenza soggettiva tra agenti – dissimulati dipendenti cui è giunta lettera di licenziamento per scarse performance e coloro che avevano intentato causa per veder accertato nei confronti dell’odierna opponente vincolo della subordinazione. Altrettanto significativo il dato temporale riferito all’esito delle prime udienze negli indicati giudizi (mancata conciliazione della controversia) e periodo a stretto giro in cui i licenziamenti hanno iniziato ad essere comunicati (luglio – dicembre 2019). Ulteriormente indicativo che a non essere stata licenziata tra i lavoratori ribelli sia stata la (…) che invece ha acconsentito nel luglio 2019 alla conciliazione di una vertenza avente analogo oggetto. Riassumendo: su una forza vendite di 41 dipendenti alcun venditore che non abbia intentato causa è stato licenziato; tra gli agenti – dissimulati venditori che rivendicavano il vincolo della subordinazione non sono stati raggiunti da provvedimento di licenziamento solo coloro che hanno rinunziato ad ottenere provvedimento giudiziale in loro favore.
Conferma della sussistenza di intento ritorsivo si rinviene anche nelle dichiarazioni rese dagli informatori nella prima fase del giudizio, dichiarazioni e relativa valutazione del giudice di cui a pag.25 dell’ordinanza opposta cui integralmente ci si richiama.
Ai molteplici elementi di cui sopra si aggiunge il tenore delle dichiarazioni su whatsapp e facebook rilasciata da (….) (doc.42 fascicolo di parte opposta), dealer manager
della convenuta con ruolo di direttore di tutti i concessionari di …. e quindi anche della sede operativa ove lavorava il ricorrente così come gli altri lavoratori licenziati, le quali nel loro tenore complessivo confermano la volontà della società da un lato di premiare chi ha accettato di conciliare la vertenza e dall’altro di punire chi aveva inteso proseguirla: in particolare appare significativa la coincidenza temporale esistente tra la conciliazione con la ricorrente (…) (che come l’opposto aveva presentato anch’essa ricorso ex art. 414 c.p.c. per l’accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata) intervenuta nella giornata del 17.7.2019, l’estromissione dei sig.ri (….) in pari data così come il giorno 18.9.2019 del sig. (…) e la sequenza di messaggi del 19.7.2019 ove su Whatsapp il medesimo scriveva “Anche oggi daremo a Cesare quel che è di Cesare. E a Giuda i suoi trenta denari”. Suona infine come minaccioso monito il messaggio del 2 novembre 2019 ove il (…) afferma su pagina facebook “è assolutamente giusto che chi debba gioire oggi lo faccia. Io sto gioendo al solo pensiero di quando accadranno determinate situazioni. Perle ai porci non possono e debbono essere date e verranno tolte”. Seguiva, dopo che si erano tenute le prime udienze nella giornata del 16.12.2019 (come noto udienza deputata al tentativo di conciliazione), la comunicazione in pari data della seconda tranche di licenziamenti di tutti gli altri agenti ancora in forza che avevano avviato un’analoga azione giudiziale e non si erano resi disponibili ad un componimento bonario (…), tutti rapporti di lavoro terminati pressocché contestualmente tra le ore 11:00 e le 15:00.
Orbene, parte convenuta non ha contestato né la provenienza degli indicati messaggi da parte del direttore (….), né la loro integrità e genuinità, ragione per cui, i medesimi possono legittimamente ritenersi costituire ulteriore elemento comprovante un intento ritorsivo nei confronti di coloro che, per aver insistito nel far valere un loro diritto in giudizio, erano considerati traditori ed immeritevoli (come tali paragonati a “giuda” e “porci”)
